Affidamento condiviso: cos’è e come funziona in Italia

Affidamento condiviso: cos’è e come funziona in Italia

Il legislatore italiano, consapevole che il conflitto familiare è vissuto dai figli (soprattutto minori) nello stesso modo sia che si parli di separazione sia di divorzio o di cessazione della convivenza, ha unificato la regolamentazione degli effetti della crisi della famiglia nei confronti dei figli.

Quando una famiglia si disgrega e ci sono figli minori emerge la questione del loro affidamento ovvero di definire le modalità della loro gestione e del loro mantenimento.

Il nostro legislatore ha previsto l’affidamento c.d. condiviso quale regime ordinario di affidamento della prole e l’affidamento c.d. esclusivo quale soluzione eccezionale.

“Affido condiviso” vuol significare paritaria condivisione del ruolo genitoriale e non come alcuni ritengono dualità della residenza e/o parità dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori

Quindi entrambi i genitori partecipano alla cura e all’educazione dei figli.

Entrambi esercitano la responsabilità genitoriale ed assumono, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del bambino, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest’ultimo. In caso di disaccordo tali decisioni sono rimesse al giudice.

Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, invece, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

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